Anche sul web si può prefigurare il reato di diffamazione?
L’inserimento in Internet di informazioni lesive dell’onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, 3º comma, c.p., commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, sicché anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all’onore e alla reputazione, quali la verità obiettiva delle informazioni (verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la continenza delle espressioni usate e l’interesse pubblico all’informazione (cosiddetta pertinenza) (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabile il gestore di un sito Internet per avervi inserito notizie incomplete e dal tono insinuante e, in particolare, per aver omesso di riferire l’esito positivo di procedimenti penali e amministrativi nei confronti del diffamato – dirigente del laboratorio di fisica dell’istituto superiore di sanità – in relazione alla denuncia di avere ricevuto denaro da una multinazionale produttrice di telefoni cellulari, per affermare l’innocuità delle onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi). Cass. civ., sez. III, 25-08-2014, n. 18174.
Avv. Carlo Acquaviva