Occorre distinguere tra reati tipici del web e reati che trovano nel web la loro occasione di realizzazione.
Appartengono alla prima categoria gli aderenti ad un’organizzazione internazionale operante sulla rete Internet, volta a realizzare incursioni e attacchi informatici per motivazioni culturali e antropologiche, che attraverso cellule locali e nazionali programmino e mettano in atto gli attacchi informatici, rispondono del delitto di partecipazione ad un’associazione per delinquere (nella specie, si trattava di una cellula nazionale collegata al movimento internazionale denominato Anonymous, responsabile di una pluralità di delitti di accesso abusivo a sistemi informatici, danneggiamento di sistemi informatici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche). T. Roma, 03-06-2013.
Potrebbero farsi rientrare nella prima categoria anche i reati relativi al furto di identità, seppure puniti con norme penali ordinarie. In particolare, integra il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettronica – nel caso di specie per partecipare ad aste in rete – attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete Internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano abusivamente spese Cass. pen., sez. III, 15-12-2011, n. 12479.
Avv. Carlo Acquaviva